Illustriamo a questo punto ciò che è stato affermato in una decisione del Tribunale di Milano del 15 febbraio 2006.

Secondo la succitata pronuncia, nelle ipotesi in cui non sia stata prestata un’apposita garanzia in ordine alla consistenza del patrimonio sociale, il contratto mediante il quale si conviene la cessione di quote di una società a responsabilità limitata non può essere impugnato per vizio della volontà, né risolto per difetto di qualità.

È appena il caso di ricordare che, nelle società a responsabilità limitata, le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, primo comma, c.c.). Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite mediante atto inter vivos e per successione mortis causa, salva una contraria disposizione dell’atto costitutivo (art. 2469 c.c.). Il trasferimento delle partecipazioni ha efficacia nei confronti della società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale (art. 2470 c.c.).