Profilo dello studio
27/06/2009

Studio legale fondato dall’Avvocato Antonio Favruzzo in provincia di Venezia, a Concordia Sagittaria, in Via Lemene n. 59. Si occupa di ogni ambito del diritto civile: contrattualistica, condomini, tutela risarcitoria della persona, etc. Lo studio si interessa anche di diritto penale. Si riceve su appuntamento. Indirizzo di posta elettronica: studiolegalefavruzzo@libero.it. Recapito telefonico principale e numeri alternativi: 0421275330, 3487499373 e 3465216811. Fax: 0421275330. L’Avv. Antonio Favruzzo è iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.
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Note legali
27/06/2009
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Quando si discute di diritto di famiglia, ci si chiede spesso se determinati beni cadano o meno in comunione, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Le problematiche inerenti a tale tematica possono essere anche piuttosto delicate e dare luogo a discussioni particolari.
Nella sentenza n. 1197 del 20-1-2006, la Cassazione si è espressa con riferimento al denaro incassato come prezzo per l’alienazione di un bene personale del coniuge.
Tale denaro, secondo la Corte, deve ritenersi ad esclusiva disposizione del coniuge che abbia provveduto all’operazione, anche nel caso in cui esso sia versato nel proprio conto corrente sotto forma di deposito bancario.
La questione s’inquadra, ovviamente, nella tematica della comunione legale tra i coniugi. La Cassazione ha osservato come il diritto di credito inerente al capitale non deve reputarsi né una modifica del capitale stesso, né un acquisto di cui all’art. 177, primo comma, lettera a), c.c. Non si tratta, in pratica, di un’attività diretta a dare origine ad un mutamento nella consistenza del patrimonio di chi esegua il deposito.
Pertanto, sempre secondo quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia in oggetto, il coniuge ha facoltà di impiegare le suddette somme, versate nel proprio conto corrente, ai fini della surrogazione reale prevista dall’art. 179, primo comma, lettera f), c.c.
Ricordiamo che quest’ultima norma dispone che sono esclusi dalla comunione i beni ottenuti con il prezzo del trasferimento dei beni personali indicati alle lettere precedenti o con lo scambio degli stessi; ciò deve però essere dichiarato espressamente nell’atto di acquisto. Si tratta di un’eccezione, rientrante fra quelle che consentono la concomitanza della comunione legale tra i coniugi ed una separazione dei beni, per quanto limitata alle ipotesi previste dall’ordinamento.
Secondo quanto dispone l’articolo 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti ed il vincolo contrattuale non può essere sciolto che per mutuo consenso o per altre cause previste dalla legge.
È interessante chiedersi se ed in quale misura la norma sopra riportata e, più specificamente, il mutuo consenso (o dissenso), sia applicabile al contratto preliminare, mediante il quale, per definizione, le parti si obbligano alla conclusione del successivo contratto definitivo.
Nella Cassazione n. 23571 del 14 novembre 2007, nel precisare che, comunque, lo scioglimento, per mutuo dissenso (o consenso), di un contratto preliminare di vendita di immobili deve avvenire mediante l’impiego della forma scritta, si è affrontata la tematica inerente al caso in cui i contraenti, in sede di conclusione di un pactum de contrahendo, si riservino di esprimere successivamente l’intenzione di vendere o di acquistare.
Invero, stando a quanto osservato dalla Suprema Corte, le parti possono limitarsi ad indicare soltanto il prezzo al quale dovrà avvenire la vendita di un bene immobile, esprimendo contemporaneamente la sopra menzionata riserva.
La sussistenza di quest’ultima, considerata la rarità delle stipulazioni in cui è riscontrabile, deve essere desunta da elementi indubbi.
Secondo quanto chiarito da certa dottrina, il mutuo consenso (o dissenso) consiste in una manifestazione di volontà, diretta a risolvere un vincolo contrattuale. Un tale negozio, come dice la parola stessa, deve essere voluto concordemente dalle parti. Esso può essere concluso, in linea di massima, anche in modo tacito, a meno che il contratto da sciogliere non sia formale.
Il codice civile, con riferimento alla compravendita di immobili, prevede espressamente una distinzione tra la vendita a misura – in cui il prezzo è determinato in ragione di un tanto per ogni unità di misura (art. 1537 c.c.) – e la vendita a corpo, nella quale, come dice l’espressione, il prezzo è stabilito in base al corpo dell’immobile. Con riferimento a quest’ultima figura contrattuale, l’articolo 1538 c.c. dispone che non si provvede ad una riduzione o ad un supplemento di prezzo, a meno che la misura reale non sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella menzionata nel contratto. Qualora si debba pagare un supplemento di prezzo, l’acquirente può scegliere se recedere dal contratto o versare il supplemento.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia del 19-5-2006, n. 11793, si è espressa in relazione alla tematica della vendita immobiliare a corpo.
In tale figura contrattuale, come si è osservato, la menzione, nel contratto, della misura del bene immobile, integra un elemento al quale lo stesso articolo 1538 c.c. dà rilevanza ai fini della rettifica del prezzo.
La suddetta rettifica, secondo quanto affermato in questa sede dalla Suprema Corte, può considerarsi esclusa soltanto qualora le parti abbiano voluto derogare a ciò che dispone l’art. 1538 c.c., stabilendo la sua inapplicabilità al caso concreto e reputando completamente irrilevante l’effettiva estensione del bene immobile oggetto del contratto di vendita. La sussistenza di tale volontà dei contraenti deve essere valutata in sede di interpretazione del contratto.
Vale la pena di ricordare che quest’ultima operazione è spesso particolarmente delicata, anche perché può essere influenzata dalla presenza di interessi contrapposti. Come dicevano i Romani, in claris non fit interpretatio.
Ricordiamo che l’art. 1124 c.c. dispone, in relazione alle scale del condominio, che queste ultime sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani che le utilizzano e le relative spese devono essere ripartite fra essi, per metà in base al valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni piano dal suolo. La norma prosegue, precisando quali beni si considerano come piani ai fini del concorso nella metà della spesa, da ripartirsi in relazione al valore: tali sono le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano oggetto di proprietà comune.
Viene da chiedersi, a questo punto, se ed in quale misura le disposizioni sopra citate possano applicarsi anche all’ascensore condominiale, che costituisce uno dei beni di maggiore utilità nel condominio degli edifici. Esso viene utilizzato pressoché quotidianamente, non solo da parte dei condomini, ma anche da tutti coloro che, per qualsiasi motivo, necessitano di accedere ai vari piani e agli appartamenti di cui si compone lo stabile condominiale.
Nella sentenza n. 3264 del 17-2-2005, la Cassazione si è espressa in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore già esistente, nonché di quello installato successivamente. La questione s’inquadra, ovviamente, nella tematica del condominio degli edifici.
Si è affermato, in particolare, che il criterio contenuto nell’articolo 1124 del codice civile è applicabile, in via analogica, anche agli oneri inerenti alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore condominiale già esistente. Come si è osservato, su tale ascensore influisce il progressivo logoramento dell’impianto, che avviene in proporzione all’altezza dei piani.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, anche se l’ascensore è stato collocato in seguito alla realizzazione dell’edificio, ma con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, l’impianto deve considerarsi sempre di proprietà comune, in difetto di un titolo contrario (si vedano gli articoli 1117 e 1118 c.c.). Pertanto, la ripartizione delle relative spese deve avvenire nell’osservanza di quanto disposto dagli articoli 1124 e 1123 c.c.
Qualora, invece, il contributo dei condomini per la costruzione dell’impianto in oggetto superi l’entità della quota di comproprietà, il fatto darà origine ad un diritto di credito del singolo condomino nei confronti del condominio.
Le questioni relative alle spese condominiali e all’ascensore possono far sorgere delle polemiche tra i vari condomini, che vanno definite alla luce delle norme civilistiche e della giurisprudenza. Di tali vicende sono bene a conoscenza i professionisti che si occupano di diritto condominiale.
Il silenzio e il dolo omissivo
02/02/2010
Consideriamo a questo punto una fattispecie, affrontata dalla Cassazione, nella quale è stata esclusa la presenza del dolo omissivo, addotto dal donante in relazione ad una donazione compiuta dal suocero a vantaggio della nuora. In particolare, il presunto dolo consisteva nel semplice silenzio della donataria, la quale aveva taciuto la propria decisione di procedere alla separazione dal figlio del donante, suo marito.
Nella sentenza n. 5549 del 15-3-2005, la Suprema Corte ha precisato che il dolo omissivo, idoneo a rendere annullabile un contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c., è riscontrabile solo nei casi in cui l’inerzia della parte si inquadri in un comportamento complesso, programmato con artifici o furberia al fine di porre in essere il raggiro desiderato. Il semplice silenzio non sarebbe, dunque, sufficiente ad invalidare il contratto, essendo finalizzato soltanto a non contrastare la percezione della realtà dell’altra parte.
Ricordiamo che il dolo costituisce uno dei vizi della volontà, espressamente disciplinati dal codice civile e, a determinate condizioni, esso può rendere annullabile un negozio giuridico. Anche una semplice omissione può essere sufficiente ad integrarlo: si parla allora di dolo omissivo.
La simulazione consiste in una divergenza fra volontà e dichiarazione ed il suo elemento caratteristico è l’esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Inoltre, per quel che qui interessa, ricordiamo che ricorre la figura della simulazione assoluta quando le parti convengono che il negozio che perfezionano non abbia effetto alcuno nei loro rapporti interni; si ha, invece, la simulazione relativa, quando i contraenti, pur raggiungendo un dato impegno negoziale, stabiliscono che nei loro rapporti interni si produrranno gli effetti di un diverso negozio, che si dice dissimulato.
L’articolo 1414 del codice civile dispone che il contratto simulato non ha effetti tra le parti; se però queste ultime hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, tra esse ha effetto il contratto dissimulato, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma. Tali norme si estendono anche agli atti unilaterali rivolti a una persona determinata, simulati a causa di un accordo fra il dichiarante ed il destinatario.
La simulazione relativa può essere oggettiva, che ricorre se la divergenza riguarda la natura o l’oggetto del negozio, ovvero soggettiva (detta anche interposizione fittizia di persona), che si ha qualora la divergenza attenga al soggetto del negozio.
La simulazione può dunque riguardare molteplici fattispecie negoziali e contrattuali, compresa quella che ha formato oggetto della pronuncia che andremo ad illustrare.
La sentenza della Cassazione n. 3545 del 23-2-2004 si è espressa con riferimento alla simulazione di un contratto con il quale veniva attuato il trasferimento di un calciatore tra due diverse società sportive.
In tal caso, secondo la Corte, la valutazione dell’efficacia dell’accordo dissimulato va eseguita facendo riferimento alle norme regolamentari interne, che vincolano i soggetti affiliati e non alle norme imperative poste dall’ordinamento statale. Tale affermazione si giustifica in quanto si tratta di rapporti svoltisi fra società sportive.
Un danno esistenziale subito da due coniugi
01/02/2010
Per molti sposi, la prima notte successiva al giorno del matrimonio rappresenta un momento da vivere con giocondità e letizia, che però, nella pratica, può essere compromesso dal verificarsi di contrattempi ed impedimenti poco gradevoli.
Citiamo ora un caso in cui gli attori avevano il diritto di passare la loro prima notte di nozze nel favoloso scenario di un’isola dell’arcipelago delle Maldive, ma invece si erano ritrovati in un alloggio di fortuna, prima di poter giungere nel residence dove avevano prenotato.
Pronunciandosi in relazione a tale fattispecie, il Giudice di Pace di Alessandria, in data 18 maggio 2006, ha affermato che deve ritenersi sussistente un danno esistenziale risarcibile nel caso in cui si debba rinviare di un giorno la prima notte di nozze, per una causa ascrivibile al tour operator. Nello specifico, si erano verificati dei gravi ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli.
Evidentemente, nell’ipotesi in questione, il Giudicante ha avuto modo di soffermarsi anche sull’importanza del diritto degli sposi di trascorrere felicemente le loro prime ore dopo la celebrazione del matrimonio, diritto potenzialmente compromesso da un disagio addebitabile a chi organizzi il viaggio di nozze dei coniugi senza assicurare loro il comfort e l’efficienza richiesti. Come è noto, il danno esistenziale presenta molteplici aspetti e sfaccettature e la sua struttura ontologica interferisce chiaramente con la complessità delle prerogative attribuibili alla persona umana ed ai settori nei quali essa si realizza. Ricordiamo, ad ogni modo, che in relazione a questa tematica si è sviluppata altresì una corrente giurisprudenziale negazionista (si pensi alla Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11-11-2008). D’altronde, il principio del neminem laedere può essere violato con diverse modalità.
L’energia elettrica costituisce un bene di valore rilevante, divenuto oramai essenziale nella vita di tutti i giorni; ad essa sono legate innumerevoli vicende ed attività umane. Eventuali interruzioni dell’erogazione di questa energia possono, in teoria, dare luogo a inconvenienti di vario genere e persino arrecare danni a persone e cose.
Nella sentenza della Cassazione n. 29211 del 12-12-2008, si è affrontata la questione della risarcibilità o meno di un danno legato all’interruzione della fornitura di energia elettrica.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, si è precisato come non sia configurabile un danno alle relazioni sociali come ripercussione della revoca degli inviti ad una festa, alla quale avrebbero dovuto prendere parte più di cento ospiti.
Inoltre, nella summenzionata pronuncia, si è affermato che il fastidio e il disappunto dovuti al non aver trascorso una serata in compagnia riguardano soltanto la sfera pregiuridica dei rapporti di rilevanza esclusivamente sociale e non integrano un danno non patrimoniale o esistenziale giuridicamente rilevante.
Pertanto, secondo quanto osservato da certa giurisprudenza, non tutti i pregiudizi assumono un vero e proprio rilievo giuridico. La pronuncia e la questione qui esaminate s’inquadrano, ad ogni modo, nella tematica dei fatti illeciti e della responsabilità aquiliana o extracontrattuale.
Nel nostro paese, il calcio è uno sport seguito da un significativo numero di persone ogni anno e che, comunque, suscita un certo interesse anche sotto il profilo giuridico. Tra l’altro, da esso possono derivare degli illeciti extracontrattuali di un certo rilievo, oggetto di attenzione da parte della stessa giurisprudenza.
Il Giudice di Pace di Napoli, in una pronuncia del 25 marzo 2006, si è espresso in tema di danno esistenziale da spettacolo calcistico di bassa qualità.
Nel caso specifico, l’attore era un simpatizzante della Napoli Soccer e della Ssc Napoli, oltre ad essere interessato al gioco del calcio e profondo conoscitore delle regole di questo sport. In particolare, il risarcimento è stato riconosciuto al tifoso in quanto quest’ultimo ha dovuto sopportare il disagio dovuto alla tecnica calcistica praticata dalla propria squadra del cuore nella serie C, basata unicamente sull’agonismo, senza l’impiego di alcuna tattica e con partite giocate da calciatori di basso livello tecnico.
È agevole osservare come gli illeciti possano assumere le connotazioni più svariate e non di rado vengano considerati meritevoli di risarcimento dei pregiudizi che a taluni potrebbero passare inosservati.
Gli inconvenienti possono verificarsi nelle occasioni più disparate e, molto spesso, si manifestano inaspettatamente. Purtroppo anche i matrimoni fanno parte di quella categoria di eventi in cui è possibile che alcune persone subiscano dei danni inattesi ed imprevedibili. Tali vicissitudini, naturalmente, possono accadere sia ai nubendi che agli invitati.
Citiamo ora una pronuncia del Giudice di Pace di Palermo, datata 17 maggio 2004, relativa al cosiddetto “danno esistenziale”.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dal sopra menzionato Giudice di Pace, deve ritenersi sussistente e risarcibile anche nell’ipotesi in cui si verifichi la rottura del tacco di una delle scarpe della sposa.
Più in particolare, la risarcibilità del suddetto pregiudizio è stata ritenuta sussistente in quanto, a causa dell’incidente in questione, la sposa non è riuscita a portare a compimento il servizio fotografico che era stato programmato. Inoltre, ella non ha nemmeno avuto modo di prendere parte attivamente al banchetto nuziale. Infatti, la rottura del tacco, come osservato da quel Giudice di Pace, oltre ad impedirle la danza, non le ha consentito di aggirarsi fra i tavoli per salutare gli ospiti.
In un’altra occasione, il Giudice di Pace di Catania, in una pronuncia del 25 aprile 1999, ha affermato la risarcibilità del “danno esistenziale da acconciatura rovinata”. A causa di quest’ultimo, nel caso trattato da quell’organo giudiziario, la sposa non ha avuto modo di indossare l’abito nuziale desiderato ed è stata costretta a modificare la data del suo matrimonio. Ella inoltre ha subito un ingiusto danno biologico d’immagine e di vita di relazione.
Pare davvero che, in occasione delle nozze, alle spose possano accadere incidenti di ogni sorta e di simili danni, a determinate condizioni, può essere chiesto il risarcimento. Quanto detto vale anche per i nocumenti che possono sembrare di minore importanza.
Volantinaggio e danno esistenziale
28/01/2010
Consideriamo ora una decisione del Giudice di Pace di Bari, datata 22 dicembre 2003.
Si tratta di una pronuncia rilevante in relazione al cosiddetto danno esistenziale, sul quale esiste oramai una copiosa giurisprudenza.
Più in particolare, secondo quanto affermato dal Giudice di Pace di Bari, l’inserimento di volantini pubblicitari nella cassetta postale altrui può dare luogo al risarcimento del relativo danno esistenziale, a causa del disagio legato alla necessità di dover provvedere quotidianamente allo svuotamento della propria cassetta delle lettere.
Come se non bastasse, l’accumularsi di materiale pubblicitario indesiderato compromette la sfera di riservatezza dell’avente diritto al risarcimento e la sua quiete privata.
Pertanto, è agevole osservare, da questa pronuncia, che anche il volantinaggio fastidioso può costituire un fatto ingiusto, riconducibile agli eventi in grado di portare ad un peggioramento risarcibile delle condizioni di vita di un soggetto o di inibire la realizzazione della persona umana nei rapporti sociali, nel mondo che ci circonda e nelle attività della vita di tutti i giorni.
Caratteri del regime di separazione dei beni
25/01/2010
Esaminiamo ora una tematica specifica del diritto di famiglia, ossia il regime di separazione dei beni nei suoi aspetti particolari.
Ricordiamo che, a seguito della riforma avvenuta con la nota legge n. 151 del 19-5-1975, il regime patrimoniale legale dei coniugi è la comunione dei beni (art. 159 c.c.). È tuttavia possibile scegliere il diverso regime della separazione dei beni, che è regolata dalle norme che esamineremo. Va da sé che anche quando si opta per quest’ultima, resta fermo, per i nubendi, il dovere di contribuire ai bisogni patrimoniali del nucleo familiare (artt. 160, 143 e segg. c.c.). Il regime di separazione può essere scelto con una dichiarazione da inserire nell’atto di celebrazione del matrimonio o con la forma dell’atto pubblico ad substantiam, ossia sotto pena di nullità (art. 162 c.c.).
L’articolo 215 del codice civile prevede che i coniugi possano stabilire che ognuno di loro mantenga la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, optando così per il regime di separazione dei beni.
In tale ipotesi, approfondendo con quanto dispone il successivo art. 217 c.c., ciascuno degli sposi ha l’amministrazione e il godimento dei beni dei quali è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è obbligato nei confronti dell’altro coniuge secondo le norme che regolano il contratto di mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro, con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, su richiesta dell’altro coniuge, o allo scioglimento, ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chi ha amministrato e i suoi eredi hanno l’obbligo di consegnare i frutti esistenti, senza però rispondere di quelli già consumati. Se, malgrado l’opposizione dell’altro coniuge, uno degli sposi amministra i beni dell’altro, o compie degli atti ad essi inerenti, è responsabile dei danni, nonché della mancata percezione dei frutti.
Qualora, in regime di separazione, uno dei coniugi goda dei beni dell’altro, è soggetto a tutte le obbligazioni che gravano sull’usufruttuario (art. 218 c.c.).
Tra gli sposi, la prova della proprietà esclusiva di un bene può essere data con ogni mezzo e i beni di cui nessuno dei coniugi possa dimostrare di essere proprietario esclusivo appartengono ad entrambi i consorti, in proprietà indivisa per pari quota (art. 219 c.c.).
Con riferimento a quest’ultima norma, è interessante citare, a titolo esemplificativo, la Cassazione n. 4327 del 29-4-99, in cui la Suprema Corte ha affermato che se dei titoli al portatore (nel caso specifico, BOT) vengono immessi in un deposito titoli di cui siano cointestatari due coniugi in regime di separazione, i rapporti interni tra i depositanti sono disciplinati dall’art. 1298, secondo comma, c.c. Ne deriva che il relativo credito va diviso fra i titolari in parti eguali soltanto se non risulti diversamente.
Come è agevole osservare, la scelta del regime di separazione dei beni non si pone in contrasto con il generale principio di solidarietà, né con quello di eguaglianza, sui quali devono fondarsi i rapporti tra i coniugi e così pure la loro vita familiare.
LETTURE DI APPROFONDIMENTO
Gabrielli G., Cubeddu M.G., Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997.
Esaminiamo ora quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia del 21-11-2006, n. 24679, in cui la Corte si è espressa in tema di vendita di beni immobili e di operatività del principio di accessione.
Nella suddetta decisione, si è affermato che la compravendita di un terreno sul quale si trovino delle costruzioni fa sì che si verifichi anche il trasferimento della proprietà di queste ultime, in virtù del principio dell’accessione.
Tale fenomeno si manifesta anche se i beni in questione non vengano espressamente nominati nell’atto, fatto salvo il caso in cui il venditore, contestualmente alla cessione o meno, costituisca su di essi un diritto di superficie a vantaggio di sé o di altri.
Ricordiamo che l’accessione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, in cui il diritto, cioè, si crea ex novo a favore del suo titolare. Sono invece a titolo derivativo tutti quegli acquisti della proprietà in cui quest’ultima si ricollega ad un precedente proprietario, che la trasferisce ad un altro soggetto, detto avente causa.
Per mezzo dell’accessione, tutto ciò che sorge sopra o sotto il suolo spetta al proprietario del fondo. Essa si fonda sul principio accessorium sequitur principale, per cui il proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa secondaria.
Ad ogni modo, mediante la costituzione del diritto di superficie, figura particolare di ius in re aliena, il proprietario del suolo può rinunciare, a favore di altri, all’acquisto delle cose secondarie, delle quali altrimenti acquisirebbe la proprietà in virtù dell’accessione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 952 del codice civile, è previsto che il proprietario possa costituire il diritto di fare e di mantenere una costruzione al di sopra del suolo a favore di altri, che acquistano la proprietà della stessa. La stessa norma dispone che egli può altresì alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Una tale divisione si può compiere anche per il sottosuolo (art. 955 c.c.); altrettanto non può dirsi, però, per le piantagioni (art. 956 c.c.).
L’articolo 342 bis del codice civile prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare, con decreto, uno o più dei provvedimenti indicati al successivo articolo 342 ter dello stesso codice.
Tale potere può essere esercitato, secondo la suddetta norma, nei casi in cui la condotta del coniuge o di un altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale oppure alla libertà dell’altro coniuge o convivente.
L’articolo 5 della legge 4 aprile 2001, n. 154, che ha introdotto nel libro primo del codice civile il titolo IX bis, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, estende l’applicabilità delle norme contenute nella sopra citata legge ai casi in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta da un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di un altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente.
Il Tribunale di Bari, in data 28 luglio 2004, si è espresso in merito ai limiti alla concessione dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare.
Più in particolare, il sopra menzionato Tribunale ha affermato che tale ordine non può essere emesso quando ci si trovi di fronte ad una situazione di intolleranza ed incomunicabilità reciproche tra i conviventi e ciascuna delle parti attribuisca all’altra la responsabilità di simili circostanze. Quanto detto vale ogni qualvolta i litigi, per quanto caratterizzati da profonda asprezza, non siano stati accompagnati da violenze fisiche o minacce ai danni del ricorrente o non si siano manifestati attraverso una privazione od un’offesa della dignità della persona tanto grave, da potersi definire fuori dal comune, per la particolare delicatezza dei profili della dignità concretamente lesi, ovvero per le specifiche modalità con cui l’offesa è stata arrecata, nonché per il protrarsi nel tempo della sofferenza subita dalla vittima.
Ricordiamo che, con gli ordini di protezione, il giudice può ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole, nonché l’allontanamento dalla casa familiare di chi l’ha posta in essere. Tra gli ulteriori poteri del giudice, previsti dall’art. 342 ter c.c., vi è quello di disporre il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che, a causa dell’ordine di protezione, rimangano privi di mezzi adeguati.
La normativa in oggetto è stata introdotta dal legislatore al fine di porre una remora agli abusi ed alle violenze familiari.
L’articolo 1489 del codice civile tratta dell’ipotesi in cui la cosa venduta sia gravata da oneri o diritti reali o personali non apparenti, che ne riducano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto. In tal caso, il compratore che non ne sia stato a conoscenza ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, oppure una riduzione del prezzo, ai sensi di ciò che dispone l’articolo 1480 c.c. e nell’osservanza degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 dello stesso codice, in quanto applicabili.
Inutile dire che sulla suddetta disposizione esiste un vasto commento, sia dottrinale che giurisprudenziale.
Esaminiamo ora quanto affermato dal Tribunale di Bari in una pronuncia del 31 marzo 2006, relativamente alla fattispecie di vendita di immobile abusivo.
Questa figura contrattuale, secondo il sopra menzionato Tribunale, sarebbe riconducibile a quanto disposto dall’articolo 1489 del codice civile, con la conseguente applicabilità dei rimedi previsti da tale norma.
Come è stato osservato nella pronuncia in questione, in questa ipotesi non ci si trova di fronte ad una anomalia strutturale della res, ma ad una mera irregolarità della stessa, la quale fa sì che il bene sia giuridicamente assoggettato al potere sanzionatorio dell’amministrazione, il cui esercizio costituisce un fatto evizionale, che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto dell’attore che non era a conoscenza della condizione in parola.
Inoltre, i mezzi di tutela concessi dall’art. 1489 c.c. sono suscettibili di essere applicati, in via analogica, anche al caso in cui le parti abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita, sempre secondo quanto precisato dal Tribunale di Bari.
Nella pronuncia n. 11383 del 16 maggio 2006, la Corte di Cassazione si è espressa con riferimento alla tematica del condomino che abbia concesso in locazione ad un terzo la propria unità abitativa.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in questo caso, che s’inquadra nella materia del condominio negli edifici, il condomino è responsabile nei confronti degli altri condomini per le innumerevoli infrazioni al regolamento condominiale commesse dal suo conduttore. Per sfuggire a tale responsabilità, occorre dare la prova di avere adottato tutte le misure idonee a porre fine agli abusi, ponendo in essere delle iniziative che possono consistere anche nella richiesta di anticipata cessazione del rapporto locatizio. Ciò in ottemperanza al dovere generale di diligenza, di cui all’articolo 1176 c.c.
Ricordiamo che quest’ultima norma dispone che il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempiere la sua obbligazione; inoltre, nell’adempimento delle obbligazioni relative ad un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività svolta.
Il reato di stalking può essere commesso anche con il mezzo del telefono. Quest’ultimo, infatti, costituisce un importante strumento di comunicazione intersoggettiva, che purtroppo può anche essere impiegato onde provocare ad altri dei fastidiosi disagi psichici, timore per sé e per i propri familiari, paura di subire mali gravi ed ingiusti etc.
A tale riguardo assume rilevanza, tra l’altro, la sentenza della Cassazione n. 18449 del 29-4-2005, che già prima dell’introduzione del nuovo articolo 612 bis c.p. ha affermato che non è riscontrabile la condotta illecita di molestia telefonica in caso di invio, in rapida successione, di due messaggi sms di contenuto offensivo, apparentemente non idonei a ledere il bene giuridico della tranquillità del privati, ma esclusivamente quello dell’onore personale (rilevante nel reato di ingiuria).
La valutazione di cui sopra è stata effettuata avendo presenti le modalità della forma di comunicazione utilizzata dall’agente (nella specie, scritta e non verbale), nonché l’ora diurna dell’invio.
Come ha osservato la Corte, ai fini della sussistenza della molestia telefonica deve sussistere il requisito della petulanza, di per sé integrato dalla reiterazione del comportamento illecito. Esso non è sicuramente riscontrabile in presenza di due soli messaggi, che si considerano come una comunicazione sostanzialmente unitaria, ove siano intervallati da brevissimo tempo.
